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Approvata la riforma del Welfare

By Redazione

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2007, n. 301, è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007 n. 247, con la quale sono state approvate norme di attuazione del Protocollo del 23
luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
La Riforma del Welfare ha abolito lo staff leasing ed il job on call (ad eccezione per il settore del turismo e dello spettacolo), ha dettato nuove regole per i contratti a termine, per i turni
notturni nei lavori usuranti, ha annunciato un progetto di riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, ha aumentato le aliquote contributive per il lavoro a progetto (per lo più
quelle a carico del prestatore) e ha ridefinito la disciplina del contratto di inserimento, attraverso la previsione dell’emanazione di decreti legislativi, nel rispetto dei divieti comunitari
di discriminazione diretta e indiretta, in particolare riferiti al sesso e all’età.
Inoltre la riforma ha previsto il riordino dell’istituto del part time al fine di stimolare la promozione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato e di favorire le
richieste di trasformazione di rapporti da tempo pieno a part time provenienti da soggetti, lavoratori o lavoratrici, impegnati in comprovati compiti di cura, ecc.

Contratti a termine – La legge 24 dicembre 2007 n. 247 ha reintrodotto (art. 1, commi da 39 a 43) il principio per cui il rapporto di lavoro subordinato è di norma a tempo
indeterminato. Ciò significa che, nel caso di successione di più contratti a termine ove siano state effettuate mansioni simili, il rapporto di lavoro sarà considerato a
tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso dipendente sia stato superiore a 36 mesi, ivi comprese proroghe e rinnovi senza considerare i
periodi di interruzione tra un contratto e l’altro.
Tale regola può essere derogata una sola volta solo se il nuovo contratto a termine sia stato stipulato presso la DPL territorialmente competente e con l’assistenza di un rappresentante
di una delle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
Il nuovo contratto a termine sarà considerato a tempo indeterminato nel caso di mancato rispetto della procedura o nel caso di superamento del termine del contratto stesso.
Per firmare la proroga il lavoratore dovrà recarsi presso la DPL competente per territorio con l’assistenza di un rappresentante sindacale.

Part time – La legge 24 dicembre 2007 n. 247 ha previsto che la prestazione di lavoro a tempo parziale possa essere modificata se richiesta dal datore, ma dietro preavviso e con
specifico compenso.
Una particolare tutela è stata introdotta dall’art 12-bis della legge citata per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, con una ridotta capacità lavorativa, anche a causa
degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso la ASL territorialmente competente: questi hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
Per le patologie oncologiche del coniuge, figli o genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con
totale e permanente inabilità lavorativa, con invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua il contratto di lavoro può essere trasformato da
tempo pieno a tempo parziale.
Clausole flessibili
E’ stata abolita la disposizione che prevedeva in assenza di CCNL che datore di lavoro e prestatore di lavoro potessero concordare direttamente l’adozione di clausole elastiche o flessibili.
Ora solo con la contrattazione collettiva si possono fissare clausole flessibili alla prestazione lavorativa.

Diritto di precedenza – La legge 24 dicembre 2007 n. 247, art. 12 ter ha previsto che il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a
tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a
tempo parziale.

Apprendistato – Per facilitare la mobilità territoriale degli apprendisti tramite la verifica di requisiti minimi per il conferimento della formazione formale su tutto il
territorio nazionale attraverso procedimenti uniformi che conferiscano all’apprendistato professionalizzante livelli minimi di prestazione uniformi, la legge 24 dicembre 2007 n. 247 ha chiarito
che il Governo è stato delegato ad adottare, attraverso opportuni decreti legislativi, tutte le misure necessarie ad uniformare l’utilizzo ed il legittimo impiego dei contratti di
apprendistato e, quindi, a determinare, previa intesa con le Regioni e le Parti sociali, standard nazionali di qualità della formazione .

Disabili
La legge 24 dicembre 2007 n. 247 ha stabilito che gli invalidi civili che non svolgono attività lavorativa possano autocertificare all’Inps il loro stato di non svolgimento di
attività lavorativa ai fini della concessione dell’assegno mensile.

Convenzioni con cooperative sociali – Ai fini dell’inserimento lavorativo di persone disabili, con particolari difficoltà di inserimento lavorativo, la legge 24 dicembre 2007 n.
247 ha previsto la possibilità che i disabili possano essere assunti a tempo indeterminato contestualmente alla possibilità di stipula di convenzioni tra Centri per l’impiego,
datori di lavoro tenuti all’obbligo di assunzione di persone disabili e cooperative sociali previste dalla legge 381/1991, imprese sociali individuate dal decreto legislativo 155/2006 e datori
di lavoro non soggetti all’obbligo di assunzione.
Tali convenzioni, non ripetibli per lo stesso soggetto salvo diversa valutazione del comitato tecnico previsto dal D.Lgs n. 469/1997, non possono riguardare più di un lavoratore disabile
se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, o più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato – La legge 24 dicembre 2007 n. 247 ha stabilito che, qualora il dipendente dichiari la propria volontà di esercitare
il diritto di precedenza al datore di lavoro entro 6 mesi (o 3 mesi se stagionale) dalla data di cessazione del rapporto stesso, avrà diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal datore di lavoro.
La richiesta di esercizio del diritto di precedenza all’assunzione deve essere esercitata a pena dei decadenza entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già
espletate.
Il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato riguarda i dipendenti:
a) che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi;
b) assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività
stagionali.
Per consentire una introduzione graduale delle citate regole è stato stabilito che i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge continuino fino al termine
previsto dal contratto e che il periodo di lavoro già effettuato alla medesima data sia computato, insieme ai periodi successivi di attività, ai fini della determinazione del
periodo massimo.

Legge 24 dicembre 2007, n. 247

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