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Applicabilità dell'IRAP ai professionisti privi di autonoma organizzazione

By Redazione

La Commissione Finanze della Camera dei deputati, con interrogazione n. 5-00072 del 4 giugno 2008, ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’IRAP ai professionisti privi di
autonoma organizzazione.
La Commissione, in particolare, ha ricordato che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo è escluso dall’ambito
applicativo IRAP soltanto se si tratta di attività non autonomamente organizzata, precisando anche che, in caso di contenzioso, è onere del contribuente dimostrare l’insussistenza
delle condizioni che, altrimenti, lo ricondurrebbero nell’ambito applicativo dell’imposta.

La Commissione, quindi, ha stabilito che il professionista può non compilare il quadro IRAP ritenendo certa la mancanza del presupposto oggettivo di imponibilità nei suoi
confronti, poichè la mancata compilazione non incide sulla correttezza dell’invio telematico del modello Unico, né preclude l’attività di controllo da parte dei competenti
Uffici delle entrate.
Tuttavia, dato che risulta piuttosto difficile individuare in via generale ed astratta tutte le fattispecie concretamente riconducibili ai criteri dell’«autonoma
organizzazione» individuati Cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha emanerà nei prossimi giorni un’apposita circolare ricognitiva dei criteri enunciati dalla Corte per
l’individuazione dei presupposti dell’IRAP dovuta da artisti e professionisti.

Camera dei deputati, Commissione finanze, interrogazione n. 5-00072 del 4
giugno 2008

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